Comunicazione telematica corrispettivi distributori automatici

Vending machineLa circolare di oggi si prefigge l’obbiettivo di fare chiarezza in merito all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla vendita di beni e/o servizi soggetti ad iva effettuata da distributori automatici.

Purtroppo l’agenzia delle entrate ha emanato un provvedimento datato 30/03/2017 per regolare e chiarire alcuni aspetti legati ad un obbligo che sarebbe dovuto decorrere dal 01/04/2017 (solo due giorni dopo).

Come anticipato, il Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 impone ai soggetti passivi iva di memorizzare ed inviare, per il tramite di sistemi telematici, di dati dei corrispettivi registrati dai distributori automatici.

Dal punto di vista del prodotto commercializzato è importante da subito sottolineare il fatto che, sono soggette a memorizzazione ed invio, solo le vendite di beni e servizi per i quali è prevista la rivalsa iva da parte del venditore nei confronti del cliente. Tale puntualizzazione è sufficiente ad escludere dal suddetto onere tutte le vendite beni e servizi per i quali non vi sia una corresponsione di imposta sul valore aggiunto da parte del cliente. Esempio: tabacchi, ricariche telefoniche, lotterie istantanee (gratta e vinci), biglietti per sosta e trasporto pubblico etc.

L’obbligo permane per tutti gli altri beni e servizi.

Dal punto di vista del distributore invece, il provvedimento del 30/03/2017 fa un distinguo tra, distributori automatici che dispongono di una porta di comunicazione attiva o attivabile che consenta di trasferire i dati ad un dispositivo atto a trasferire i dati all’Agenzia delle Entrate e distributori privi di tale componente tecnologica.

I possessori dei primi devono rispettare la data del 01/04/2017 ed inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. I possessori dei secondi (la maggior parte) invece, secondo quanto comunicato dall’Agenzia hanno tempo sino al 01/01/2018. Per non incidere troppo significativamente sul funzionamento di queste ultime vending machine e rispettare i tempi di obsolescenza naturali delle stesse, è previsto che l’obbligo all’adeguamento sia da eseguirsi entro e non oltre il 31/12/2022. Sino ad allora, l’adempimento di invio telematico sarà eseguito tramite un portale messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.

Non conosciamo ad oggi quali potrebbero essere i costi di adeguamento dei distributori. In ogni caso, come altre associazioni di categoria stanno facendo, consigliamo, prima di impegnarsi nella spesa, di valutare la convenienza di continuare a vendere prodotti soggetti ad obbligo di comunicazione. Ci rivolgiamo in particolare alle tabaccherie a ed ai centri commerciali che utilizzano quasi esclusivamente i distributori per vendere tabacco o gratta e vinci e solo in parte residuale altri kit soggetti ad iva.

Sarebbe opportuno, una volta conosciuto il costo di adeguamento, valutare quale sia l’introito derivante dalla vendita di tali prodotti soggetti ad iva e fare un calcolo di convenienza.

Le sanzioni in caso di non adeguamento non sono particolarmente onerose.  Infatti, visto il richiamo all’art. 6 comma 3 del d.lgs 471/97, la mancata registrazione e trasmissione viene equiparata alla mancata emissione dello scontrino fiscale. La sanzione è pari al centocinquanta per cento dell’imposta non documentata e comunque non inferiore a 500 euro (che con riduzione ad 1/3 diventano 166,67 euro).

Più impattanti sono sicuramente le sanzioni accessorie di cui all’art. 12 che dispongono la sospensione della licenza qualora contestate quattro violazioni nel quinquennio.  Ma si confida nel fatto che ovviamente non si attende mai la seconda o terza contestazione per iniziare ad adeguarsi.

In conclusione, poiché l’esatta individuazione del tipo di distributore automatico in uso richiede competenze tecniche, consigliamo di rivolgervi alle ditte produttrici o installatrici dei suddetti e porre il quesito direttamente a loro.

Solo nel caso in cui venisse confermata la possibilità del vs apparecchio di adempiere all’obbligo di invio telematico, suggeriamo di mettervi in contatto col nostro studio per gli opportuni approfondimenti.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *