Il SUPERAMMORTAMENTO è un’agevolazione introdotta dalla Legge di Stabilità del 2016
- È una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente riconosciuto di acquisizione di beni strumentali nuovi, in proprietà o in leasing, acquistati dal 15/10/2015 al 31/12/2016. L’agevolazione è estesa anche alle auto.
SOGGETTI BENEFICIARI
- I titolari di reddito d’impresa;
- I lavoratori autonomi;
a prescindere da qualunque regime contabile adottato, da qualunque natura giuridica, da qualunque dimensione o settore di appartenenza.
SONO ESCLUSI i soggetti in regime forfetario, possono invece beneficiare dell’agevolazione in questione i soggetti che hanno applicato e continuano ad applicare il regime dei contribuenti minimi.
BENI AGEVOLABILI
- Beni strumentali nuovi
- Acquistati dal 15/10/2015 al 31/12/2016
Possono essere beni in proprietà o in leasing.
Solo beni strumentali, quindi no beni merce o materiali di consumo.
Devono possedere il requisito della novità; torna utile a tal proposito il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate con la CM 5/2015, nella quale si afferma che il requisito sussiste anche nel caso di:
- Beni mai entrati in funzione e usati solo per scopo dimostrativo o per esposizione (auto km 0 ecc.);
- Beni complessi purché il costo della parte di beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivo sostenuto.
Secondo la stampa specializzata sarebbero anche agevolabili i beni di costo unitario non superiore a 516,46 €.
ESCLUSI ESPLICITAMENTE
- Fabbricati e costruzioni;
- Beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (decreto del 31/12/1988);
- Condutture per industrie di imbottigliamento di acque minerali, per stabilimenti balneari, per la produzione e distribuzione di gas naturale;
- Materiale rotabile, ferroviario e tranviario ed aerei.
IN COSA CONSISTE L’AGEVOLAZIONE
Consiste nella maggiorazione del 40% del costo del bene con rilevanza esclusivamente fiscale. Il maggior costo abbatte l’imponibile con una deduzione extracontabile e non ha alcun effetto sulla redazione del bilancio.
Per la fruizione dell’agevolazione dovrà essere operata una variazione in diminuzione nel modello UNICO.
Per capire in cosa consiste la maggiorazione è utile un esempio pratico.
La X srl ha acquistato a dicembre 2015 un macchinario per € 100.000. Il valore sul quale determinare l’ammortamento deducibile, considerando la maggiorazione del 40%, sarà pari a 140.000 [100.000+(100.000×40%)]. Ipotizzando un coefficiente d’ammortamento pari al 20%, l’ammortamento civilistico è pari a 20.000 Euro (100.000×20%), mentre quello fiscale, considerando la maggiorazione, 28.000 Euro (140.000×20%). In questo modo si determina una variazione in diminuzione di 8.000 Euro. |
IL CASO DELLE AUTO
La Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 92) ha esteso l’agevolazione anche ai veicoli nuovi acquistati tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016 prevedendo, oltre all’incremento del 40% del costo di acquisizione, anche l’aumento nella medesima misura (40%) dei limiti di deducibilità di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR:
Mezzi di trasporto | Costo massimo fiscalmente riconosciuto | Maggiorazione del 40% | Costo massimo fiscalmente riconosciuto con la maggiorazione | Costo massimo fiscalmente deducibile (20%) |
Autovetture e autocaravan | 18.075,99 | 7.230,40 | 25.306,39 | 5.061,27 |
Motocicli | 4.131,66 | 1.652,66 | 5.784,32 | 1.156,86 |
Ciclomotori | 2.065,83 | 826,33 | 2.892,16 | 578,43 |
Agenti e rappresentanti | ||||
Mezzi di trasporto | Costo massimo fiscalmente riconosciuto | Maggiorazione del 40% | Costo massimo fiscalmente riconosciuto con la maggiorazione | Costo massimo fiscalmente deducibile (80%) |
Autovetture e autocaravan | 25.822,84 | 10.329,14 | 36.151,98 | 28.921,58 |
Motocicli | 4.131,66 | 1.652,66 | 5.784,32 | 4.627,46 |
Ciclomotori | 2.065,83 | 826,33 | 2.892,16 | 2.313,73 |
Per capire in cosa consiste l’agevolazione è utile un esempio pratico:
Si supponga l’acquisto di un auto del costo di 30.000 Euro.
Senza l’agevolazione del super ammortamento, per calcolare la quota annua deducibile bisognava confrontare il costo di acquisto dell’auto (30.000), con il limite fiscalmente riconosciuto (18.075,99). Poiché il costo di acquisto era superiore a quello fiscalmente riconosciuto, l’ammortamento doveva essere calcolato su tale importo [18.075,99×25%], e su tale quota applicare il 20% di deducibilità [4.518,99×20%], per un valore di 903,79 Euro. Considerando l’agevolazione del superammortamento, il valore d’acquisto maggiorato del 40% è 42.000 [30.000+(30.000×40%)]. Tale importo è superiore al costo massimo fiscalmente rilevante, maggiorato del 40% , pari a 25.306,39 (come da tabella sopra). Il beneficio, pertanto, si applica fino a concorrenza di detto ammontare. Supponendo un coefficiente di ammortamento del 25%, la quota annua deducibile sarà pari a 1.265 Euro (6.300×20%). |
Per quanto riguarda le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d’imposta, si ricorda che tali fattispecie è disciplinata lett. b-bis) dell’art. 164, comma 1 del TUIR. In questo caso la deducibilità è al 70%, e non si applicano i limiti di deducibilitàprevisti dall’art. 164 co.1 lett. b del Tuir (riassunti nelle tabelle riportate sopra)
Per esempio:
Supponendo il caso di un’auto del costo di 30.000 Euro, e un coefficiente di ammortamento del 25%, grazie all’agevolazione il costo aumenta del 40%, diventando 42.000 Euro. L’ammortamento è deducibile al 70%, senza alcun limite. Pertanto la quota di ammortamento deducibile diventa 7.350. Senza agevolazione l’ammortamento massimo deducibile sarebbe stato di 5.250 Euro. |
Fonte: www.fiscoetasse.com
Rientrano nell’agevolazione anche:
- Veicoli a km 0;
- Veicoli in esposizione;
- Autovetture a noleggio a lungo termine (solo per le società concedenti per le quali costituiscono beni strumentali a deducibilità integrale)
Restano escluse le auto di cortesia o sostitutive, in quanto manca il requisito della novità.